Perché la formazione sulla sicurezza sul lavoro è importante? E a chi spetta?
Risulta fondamentale che tutti i soggetti coinvolti nella sicurezza sul lavoro siano informati e formati sui rischi presenti, le misure di prevenzione e protezione da adottare. In base alle attività svolte può essere necessario anche un addestramento.

Le differenze tra informazione, formazione e addestramento possono essere esemplificate nell’elenco che segue:

  • Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi nel ambiente di lavoro.
  • Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e identificazione, riduzione e gestione dei rischi. La formazione deve avvenire in occasione ad esempio dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie e deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi oppure all’insorgenza di nuovi rischi.
  • Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro. L’addestramento viene effettuato da persona esperta, sul luogo di lavoro e durante l’orario di lavoro. Esso non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Formazione sicurezza sul lavoro: cosa bisogna sapere

Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. il datore di lavoro deve assicurarsi che i lavoratori incaricati dell’uso di ogni attrezzatura siano informati e istruiti adeguatamente. La formazione e l’addestramento devono riguarda la sicurezza sul lavoro e tutto ciò che ruota attorno all’uso delle attrezzature, nel dettaglio:

  • Condizioni di impiego delle attrezzature.
  • Situazioni anormali prevedibili.
  • Rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro,
  • Attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente,
  • Cambiamenti di tali attrezzature (es modifica, adeguamento, miglioramento – vedere la pagina dedicata in questa stessa Area tematica di Conoscere il rischio).

Chi deve formare e informare i dipendenti?

L’imprenditore e i responsabili di un’organizzazione, privata o pubblica, in cui operano lavoratori subordinati o equiparati, indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dalla percezione di una retribuzione, sono ritenuti i principali debitori dell’obbligo di sicurezza per effetto della responsabilità connaturata con la mera instaurazione del rapporto lavorativo. In questa veste di datori di lavoro sono tenuti all’organizzazione dei diversi fattori dell’impresa, tra i quali sono ricomprese, sia sotto il profilo economico, sia sul piano sociale e giuridico, le misure e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori3.

Un impegno che viene esteso, secondo la formula dello “scalettamento degli obblighi”, a tutte quelle figure, che all’interno dell’azienda “per ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa” (art. 1, com. 1, lett. d)) o che più semplicemente “sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute” (art. 2, com. 1, lett. e)), secondo la specificità del ruolo ricoperto da ciascuno ed in merito all’endiadi: attribuzioni e competenze assegnate (art. 18 e 19, com. 1).

Uno degli obblighi importanti dei datori di lavoro e dei dirigenti nei luoghi di lavoro, oltre a provvedere alla necessaria formazione dei lavoratori, è quello relativo alla loro “informazione”, dove con “informazione” si può intendere “il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro” (art. 2, D.Lgs. 81/2008). Si può anche parlare di informazione come “trasferimento mirato a tutti i soggetti interessati di notizie e contenuti di carattere comportamentale, procedurale, concettuale, in aree tematiche tecnologiche, tecniche, scientifiche e legislative, utili ad attivare il complesso processo di prevenzione degli infortuni e delle tecnopatie” (G. Roseo, Inail, ex Ispesl).

L’attestazione dell’avvenuta formazione deve essere conservata?

Questa è una delle domande più frequenti relative all’attestato, la risposta arriva dalla Corte di Cassazione che con la Sentenza 9 settembre 2014 n. 37312, ha sancito che i datori di lavoro ai sensi dell’art. 37 D.Lgs.81/08, oltre all’obbligo di formare i dipendenti, devono ottemperare all‘obbligo di conservare in azienda la attestazione della avvenuta formazione.

Nello specifico, tale sentenza afferma che:

“i datori di lavoro sono tenuti, ex artt. 37 e 55, co. 5, D.Lgs 81/08, ad ottemperare all’obbligo di formazione dei dipendenti, e devono conservare in azienda la attestazione della avvenuta formazione, secondo il dettato di cui al decreto ministeriale del 16/1/1997, richiamato implicitamente dall’allegato A), punto 10 dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.”

Il datore di lavoro dovrà quindi conservare presso l’azienda gli attestati in copia originale di ciascun lavoratore come prova dell’adempimento dell’obbligo formativo in materia di sicurezza sul lavoro previsto dal Testo Unico e il lavoratore, in ogni momento, potrà far valere il suo diritto di richiedere copia dell’attestato.

Quando è obbligatorio fare la formazione ai lavoratori?

Nel momento in cui viene assunto un nuovo dipendente che non è in possesso di un attestato, è obbligatorio far frequentare il corso di formazione entro i primi 60 giorni. L’attestato avrà poi durata di 5 anni, periodo entro cui bisognerà frequentare un corso di Aggiornamento della formazione sempre con attestato di partecipazione.