DURC di congruità obbligatorio dal 1° novembre 2021 per ogni cantiere pubblico e per quelli privati di importo superiore a 70 mila euro: dovrà essere denunciato un numero minimo di lavoratori per tipo di lavorazione.
Una novità, di interesse per il settore edile nell’ambito dei lavori pubblici e privati eseguiti in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi, che prevede l’applicazione di un sistema di verifica sulla congruità dell’incidenza della manodopera nei lavori di edilizia.
Per chi valgono le nuove regole?
Le attività interessate sono quelle del settore edile, ovvero quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, mentre con riferimento ai lavori privati le disposizioni del decreto si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore a 70 mila euro.
Chi rilascia il DURC di congruità?
L’attestazione di congruità verrà rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente, entro dieci giorni dalla richiesta. L’esito positivo alla verifica produrrà un’attestazione con effetto sull’emissione del DURC.
Cantieri pubblici e privati, per chi valgono le nuove regole?
Le regole definite dal decreto semplificazioni si applicano a tutti i lavori pubblici e privati di importo complessivo uguale o superiore a 70mila euro.
DURC di congruità, le verifiche
Il decreto contiene una tabella con gli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori. Le verifiche saranno effettuate sulla base di tali indici. Si terrà inoltre conto delle informazioni dichiarate dall’impresa alla Cassa Edile in merito al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.
· Per i lavori pubblici: la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
· Per i lavori privati: la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.
La Cassa Edile invita l’impresa alla regolarizzazione entro 15 giorni. Se non è possibile attestare la congruità, l’impresa viene iscritta nella banca dati delle imprese irregolari. Se lo scostamento è inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, l’attestazione di congruità può comunque essere rilasciata se il direttore dei lavori giustifica tale scostamento.
Cosa accade in caso di difformità?
Verrà considerato un margine di tolleranza pari al 5%, in tal caso la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l’attestazione previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.
L’impresa affidataria risultante non congrua potrà dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera con documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa.
Nel caso in cui non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa interessata evidenzia analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate, che potrà regolarizzare entro quindici giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.
Qualora la regolarizzazione dovesse avvenire nel termine previsto, avverrà il rilascio dell’attestazione di congruità, in caso contrario la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).
La guida delle Casse Edili
La Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili ha messo a punto una piattaforma per gestire le richieste ed il rilascio delle verifiche di congruità. Sulla piattaforma è disponibile anche una guida che spiega alle imprese e ai lavoratori autonomi come registrarsi e inserire le informazioni necessarie al rilascio del Durc di congruità.
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