Comunicazione infortuni: obblighi e chiarimenti su come comportarsi per la denuncia di infortuni.
In data 09 Settembre 2021 l’INAIL ha pubblicato la circolare n 24, nata in seguito ad alcune incertezze manifestate dalle Strutture Territoriali, che approfondisce i seguenti argomenti:
- riepiloga la normativa vigente in tema di obbligo di denuncia a fini assicurativi per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni (articolo 53 del P.R. 1124 del 1965)
- chiarimenti sul regime sanzionatorio in caso di mancato/tardivo obbligo di denuncia infortuni (a fini assicurativi) o comunicazione infortuni (a fini statistici, colmando alcune incertezze manifestate dalle strutture territoriali).
Dalla circolare emergono due percorsi sanzionatori distinti e diversi.
Viene sottolineata l’autonomia dei procedimenti sanzionatori correlati all’accertamento della violazione delle norme che stabiliscono:
- gli obblighi di denuncia degli infortuni ai fini assicurativi (art.53 del DPR 1124/1965);
- e gli obblighi di comunicazione degli infortuni ai fini statistici e informativi (art.55 del D.Lgs. n.81/2008 – Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente).
L’interesse tutelato dall’articolo 18 del TUS è chiaramente diverso da quello perseguito dall’articolo 53 del DPR 1965, n. 1124 a presidio del quale:
- sono previste apposite sanzioni,
- diversi sono gli organi legittimati a contestare le violazioni
- sono diversi anche gli stessi importi delle sanzioni amministrative ricollegate alle condotte antigiuridiche previste dalle norme.
- diversa è infine la destinazione dei relativi proventi.
Comunicazione Infortuni
Dal 12 ottobre 2017 sono entrati in vigore gli obblighi informativi al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP ) previsti all’articolo 18, comma 1, lettera r), del D.Lgs. n.81/2008 in materia di comunicazione degli infortuni a fini statistici.
In base all’art. 55 comma 5 del D.Lgs. n.81/2008, il datore di lavoro e il dirigente sono puniti (comma 5 lett. G):
- g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.228,50 a 5.528,28 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere r), (comunicazione dei dati di infortunio al SINP con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2.
Procedimento sanzionatorio