Comunicazione infortuni: obblighi e chiarimenti su come comportarsi per la denuncia di infortuni.
In data 09 Settembre 2021 l’INAIL ha pubblicato la circolare n 24, nata in seguito ad alcune incertezze manifestate dalle Strutture Territoriali, che approfondisce i seguenti argomenti:

  • riepiloga la normativa vigente in tema di obbligo di denuncia a fini assicurativi per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni (articolo 53 del P.R. 1124 del 1965) 
  • chiarimenti sul regime sanzionatorio in caso di mancato/tardivo obbligo di denuncia infortuni (a fini assicurativi) o comunicazione infortuni (a fini statistici, colmando alcune incertezze manifestate dalle strutture territoriali).

Dalla circolare emergono due percorsi sanzionatori distinti e diversi.

Viene sottolineata l’autonomia dei procedimenti sanzionatori correlati all’accertamento della violazione delle norme che stabiliscono:

  • gli obblighi di denuncia degli infortuni ai fini assicurativi (art.53 del DPR 1124/1965);
  • e gli obblighi di comunicazione degli infortuni ai fini statistici e informativi (art.55 del D.Lgs. n.81/2008 – Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente).

L’interesse tutelato dall’articolo 18 del TUS è chiaramente diverso da quello perseguito dall’articolo 53 del DPR 1965, n. 1124 a presidio del quale:

  • sono previste apposite sanzioni,
  • diversi sono gli organi legittimati a contestare le violazioni
  • sono diversi anche gli stessi importi delle sanzioni amministrative ricollegate alle condotte antigiuridiche previste dalle norme.
  • diversa è infine la destinazione dei relativi proventi.

Comunicazione Infortuni

Il datore di lavoro è tenuto a denunciare gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d’opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità. La denuncia dell’infortunio deve essere fatta con modalità telematica entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto, riportando anche i riferimenti al certificato medico già trasmesso all’Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.
Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta entro ventiquattro ore dall’infortunio. Qualora l’inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest’ultimo giorno.

Dal 12 ottobre 2017 sono entrati in vigore gli obblighi informativi al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP ) previsti all’articolo 18, comma 1, lettera r), del D.Lgs. n.81/2008  in materia di comunicazione degli infortuni a fini statistici.

In base all’art. 55 comma 5 del D.Lgs. n.81/2008, il datore di lavoro e il dirigente sono puniti (comma 5 lett. G):

  • g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.228,50 a 5.528,28 euro per la violazione dell’articolo 18,  comma 1, lettere r), (comunicazione dei dati di infortunio al SINP con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2.

Procedimento sanzionatorio

La misura della sanzione è compresa tra 1.290,00 e 7.745,00 euro. Il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido, in caso di ottemperanza alla diffida, è ammesso al pagamento di una somma pari all’importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge, quindi a 1.290,00 euro.
È inoltre ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. La terza parte del massimo (7.745,00 euro) pari a 2.581,67 euro non si applica, essendo meno favorevole del doppio del mimino (1.290,00 euro) pari a 2.580,00.