L’organismo di Vigilanza è una componente fondamentale del Modello organizzativo 231 e, in generale, dei programmi di conformità inerenti questo modello.
Ai fini dell’esclusione della responsabilità dipendente da un reato presupposto nei confronti della società – come definito all’art. 6 D.lgs. n. 231/2001 – commesso nell’interesse dell’ente medesimo o comunque a suo vantaggio, la società oltre all’adozione e applicazione di un modello organizzativo, deve anche istituire un Organismo di Vigilanza (OdV) con lo scopo di vigilare sulla corretta applicazione dei protocolli previsti nel predetto modello.
L’OdV rappresenta un vero e proprio “presidio di legalità” fondamentale per preservare il valore esimente identificato dal Modello 231, affinché l’esonero dell’ente dalle responsabilità sia effettivo ed efficace nel tempo.
Considerando il primo obbligo di un titolare d’azienda, sancito dall’art. 32 della Costituzione, in aggiunta l’art. 2087 c.c. stabilisce che «l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro»; tale previsione, avente carattere generale, trova poi specifica declinazione in normative ad hoc quali il D. Lgs. n^ 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Testo Unico Ambientale Dlgs 152/2003 e 6 del Dlgs 231/2001.
I reati di cui al Capo I, Sez. III, del D.Lgs. 231/ 2001 oggetto della normativa in esame offrono un interessante spunto per riflettere sull’efficace vigilanza di cui è responsabile l’Organismo nominato da parte dell’organo amministrativo dell’Ente.
Doveri e attività dell’Organismo di Vigilanza
L’Organismo di Vigilanza (OdV), non ha compiti “gestori” – pena la compromissione della sua autonomia e indipendenza – e non deve pertanto sostituirsi al RSPP ma, in base al contesto organizzativo in cui opera, ha il dovere di attivarsi e chiedere informazioni ai vari attori aziendali (RSPP, Referente del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul lavoro, Compliance Officer, Comitati di Crisi di Gruppo, ecc.) sul programma di iniziative e relative misure di prevenzione adottate e/o in corso di attuazione per mitigare anche i rischi in materia di Covid-19 e, in caso di inerzia, stimolare e dare impulso al processo di verifica e adeguamento.
In considerazione di quanto detto, l’OdV ha il dovere di attivarsi prontamente per comprendere se l’impresa:
- possa proseguire nelle proprie attività (eventualmente previa comunicazione al Prefetto) in seguito ai provvedimenti restrittivi su alcune attività produttive;
- abbia posto in essere le misure necessarie per prevenire il rischio di contagio riferibile allo svolgimento delle proprie attività e se la struttura organizzativa abbia recepito e osservi tali misure;
- sia ricorsa allo strumento dello smartworking e quali strumenti abbia fornito (hardware e, soprattutto, software) ai propri lavoratori;
- abbia istituito un «Comitato di Crisi» (soprattutto nelle strutture complesse) in grado di fronteggiare la situazione anche avendo riguardo all’articolazione territoriale dell’impresa e alle sue peculiarità nonché all’evolversi della situazione.
Quali sono gli elementi di organizzazione che prevengono i reati di cui parliamo?
Gli elementi che prevengono i due reati colposi (differenti tra loro solo per la gravità del danno) sono fondamentalmente quelli che permettono di controllare i rischi residui, nello specifico:
- Elementi di organizzazione con una forte connotazione operativa.
- Un protocollo del modello che esprime principi generali di buona gestione della sicurezza è quanto di più inutile esista per prevenire un reato colposo in quell’ambito.
Quindi l’OdV deve guardare anche e principalmente la parte operativa del modello, e per fare questo deve prima essere stato in campo per capire quali rischi residui caratterizzano l’azienda. Deve inoltre capire se gli elementi di organizzazione visionati sono adeguati rispetto ai rischi residui, e se vengono rispettati appieno dal personale.
L’OdV deve avere una continuità ed una sua efficacia nell’azione di vigilanza?
La risposta a questa domanda non è univoca in quanto la continuità di azione dell’OdV è un aspetto da valutare caso per caso. La presenza continua dell’organismo di Vigilanza ha tre finalità principali:
- Assicurarsi che le questioni evidenziate dallo stesso OdV siano state effettivamente risolte;
- Controllare che non ci siano nuovi scostamenti dal rispetto delle buone prassi in materia di sicurezza e salute da parte del personale della azienda;
- Verificare che non siano stati introdotti cambiamenti impiantistici o organizzativi che impattano sulla gestione della sicurezza e della salute in azienda.