Riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione: pubblicato il modello della domanda per il 2021

Lunedì 01 marzo 2021 è il termine ultimo per inoltrare l’istanza per la riduzione del tasso medio per gli interventi di prevenzione realizzati nell’anno 2020.

 Le aziende che realizzano interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli obbligatori per legge, possono ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.

L’oscillazione per prevenzione riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’Inail.

Chi può beneficiarne?

Tutte le Aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva, assicurativa e in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

 

Come ottenere la riduzione?

L’’azienda dovrà presentare un’apposita istanza, esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione “servizi online” disponibile sul portale INAIL, entro e non oltre il 1° marzo 2021 indicando gli interventi realizzati nel corso dell’anno 2020 e allegando tutta la documentazione richiesta dall’Ente.

 

Che cosa fa l’Istituto?

L’Istituto individua per ogni intervento la documentazione che ritiene probante l’attuazione dell’intervento dichiarato. A pena di inammissibilità, la documentazione probante deve essere presentata unitamente alla domanda, entro il termine di scadenza della stessa.

L’Inail, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all’azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato.

La riduzione è concessa solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo i criteri e le modalità previste dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015, in attuazione del comma 2, dell’articolo 4 del decreto legge 34/2014, come precisati nella circolare Inail n. 61 del 26 giugno 2015.

 

La riduzione riconosciuta dall’Inail opera solo per l’anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

 

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