La Legge 27/11/2020, n. 159, di conversione del D.L. 125/2020, introduce l’art. 3-bis che stabilisce che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra 31/1/2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Tale proroga si applica, quindi, anche a tutti gli atti autorizzativi in materia di sicurezza antincendio, ivi comprese le scadenze dei quinquenni di riferimento per l’aggiornamento antincendio.

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fonte: Redazione InSic