Un lavoratore in malattia o in infortunio, può svolgere corsi di formazione lavoratori (d.lgs. 81/2008 o A.C.S.R. 2012) in presenza oppure in e-learning?
È un quesito che molti ci pongono. Il lavoratore in malattia o in infortunio non è contrattualmente al lavoro e di conseguenza non può frequentare nessun tipo di corso. In quel caso non è nelle disponibilità dell’organico produttivo dell’azienda e pertanto è vietato ogni tipo di collocazione.
Il lavoratore, in questo caso, percepisce la relativa indennità a carico dell’ente oltre a quella a carico dell’azienda, e ovviamente risulta ostativo al poter frequentare un corso (tenendo conto che dovrebbero essere ore di lavoro) e l’INPS/INAIL corrisponderebbero indennità a fronte di prestazioni lavorate.
In tal senso l’articolo 37 D. lgs. n. 81/2008 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) rappresenta gli obblighi fondamentali in materia, sanzionando come reati contravvenzionali (penali) i commi che definiscono i capisaldi dell’obbligo formativo:
[…] 12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
Si noti che il 12° comma non è sanzionato penalmente, trattandosi di materia che riguarda obblighi di natura patrimoniale-contrattuale, dunque civilistica; ma non è certo ininfluente il caso in cui, ad esempio, un datore di lavoro decida inopinatamente di effettuare la formazione del lavoratore, o preposto, o dirigente, senza retribuirgli il tempo dedicato a tale attività: difatti, in tal caso il dipendente potrà agire in sede giudiziale civile e, proprio ai sensi dell’art. 37 comma 12 del D. lgs. n. 81/2008, potrà richiedere il rimborso del costo della formazione dovuto alla mancata retribuzione del tempo dedicato alla stessa nonché gli interessi e la rivalutazione degli importi così determinati.
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