Emanata la circolare 47/2020 del 3 dicembre 2020 dalla direzione generale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.
Agricoltori esclusi dai nuovi obblighi di comunicazione e di tenuta del registro di carico e scarico del gasolio agricolo. Sarebbe stato l’ennesimo laccio burocratico su un settore che in materia è già adeguatamente monitorato.
Nel dettaglio, l’obbligo che scatterà dal primo gennaio 2021 fa salvi gli imprenditori agricoli ed esclude i depositi aventi capacità pari o inferiori a 10 metri cubi, nonché gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per i medesimi usi, collegati a serbatoi la cui capacità globale è pari o inferiore a 5 metri cubi.
Le motivazioni alla base di questo giustificato esonero sono, del resto, quelle già sostenute dall’organizzazione a partire dallo scorso marzo quando, ripetutamente presentate ai ministri dell’Economia e delle Finanze e delle Politiche agricole, alimentari e forestali, come anche al direttore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, si è ottenuta la proroga dell’obbligo che era fissata per il primo aprile 2020.
L’assegnazione di carburante per usi agricoli deve già sottostare a una procedura, prevista dal DM 454/2001, che stabilisce la predeterminazione dei quantitativi di carburante da assegnare, obbliga alla tenuta del libretto di controllo e prevede la dichiarazione di avvenuto impiego del carburante nell’uso agricolo.